Via libera dei capigruppo consiliari alla modifica del regolamento sull’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
La conferenza dei capigruppo consiliari ha fatto proprio l’ordine del giorno presentato dal consigliere Silvio Galizia, di sottoporre al Consiglio la modifica, con carattere d’urgenza, dell’art. 13 comma c) del regolamento “Infrazioni – Sanzioni – Procedimento per la loro applicazione” , al fine di non danneggiare una categoria produttiva già in forte crisi, quali gli operatori che si occupano di attività di consulenza automobilistica, nel momento che quest’ultimi rilasciano ricevuta dei documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionaleIl consigliere Galizia ha fatto presente che l’art. 92 comma 3 del Codice della Strada cita testualmente: “Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla contestazione di tre violazioni nell\’arco di un triennio consegue la revoca dell\’autorizzazione di cui all\’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.”Invece, l’attuale Regolamento provinciale all’art. 13 lettera c) appare eccessivo e contraddittorio, per quanto riguarda soprattutto le sanzioni accessorie che fanno riferimento alle violazioni dell’art. 92 comma 3 del C.d.S., infatti prevede subito la “diffida e sospensione dell’autorizzazione provinciale per mesi uno, alla prima violazione nell’arco di un triennio..”, nonostante sia pagata la multa.Il presidente del Consiglio Giovanni Occhipinti, di conseguenza alla decisione dei Capi Gruppo, proporrà in un prossimo Consiglio una modifica al regolamento esistente nel seguente modo:“Sanzione Accessoria: diffida alla prima violazione nell’arco di un triennio; sospensione dell’autorizzazione provinciale per mesi uno, alla seconda violazione nell’arco di un triennio; revoca dell’autorizzazione provinciale alla terza violazione nell’arco di un triennio\\”.
Ultimo aggiornamento
29 Settembre 2009, 00:00