Procedimenti amministrativi. I poteri sostituivi in capo al segretario generale

Il Commissario straordinario Salvatore Piazza con propria determina del 22 novembre 2019 ha stabilito che i poteri sostitutivi di un procedimento amministrativo dell’Ente, non concluso per inerzia secondo i tempi fissati dalla legge, siano affidati al segretario generale dell’Ente. Il decreto del Commissario Piazza nasce dall’esigenza di perseguire l’obiettivo di “modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione\”, nonché di assicurare le necessarie garanzie al privato cittadino contro il ritardo dell’amministrazione come stabilito dal cosiddetto decreto legge “Semplifica Italia” che ha fissato disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Proprio nell’ottica di questo indirizzo il Commissario Piazza ha deciso di individuare nel Segretario generale dell’Ente la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/90 e di annullare la precedente disposizione che prevedeva in capo ai dirigenti sostituti i poteri sostitutivi nei confronti dei dirigenti titolari dei singoli settori amministrativi. In particolare la nuova determina stabilisce che nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente, il Segretario generale procederà in sostituzione; nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione.Infine la determina commissariale stabilisce che “nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario”.

Ultimo aggiornamento

25 Novembre 2019, 00:00